Il comune di Caselle Torinese ha riclassificato l’area con L3 (localizzazioni commerciali extraurbane non addensate) mentre precedentemente era L2 (centro commerciale di dimensioni ridotte).
La regione Piemonte nel gennaio 2004 con una propria delibera introduce per le localizzazione L3 la distanza minima portandola da 2000 metri a 4.000 metri.
Nel novembre 2005 la Regione ha approvato un piano particolareggiato con contestuale variante di PRGC, che ha più che quadruplicato la SLP commerciale dell’area, consentendo la realizzazione di un nuovo centro commerciale di oltre 110.000 mq, anche se il settore programmazione e interventi dei settori commerciali della regione, ha espresso un parere in cui erano evidenziate alcune potenziale illegittimità dell’intervento; il sindaco di Caselle ha risposto successivamente alle osservazioni della regione adducendo le compatibilità territoriali previste per il polo metropolitano.
Nelle more della procedura urbanistica la società Satac spa ha chiesto autorizzazione amministrativa per l’attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita complessiva di mq 51.118, la conferenza dei servizi riunitasi il 30/11/2005 ha accolto la richiesta del Sindaco di Caselle Torinese del 14/03/2005 e il 15/12/2005 il Sindaco ha rilasciato le autorizzazioni comunali.
I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario al capo dello Stato in data 14/03/2006 gli atti di approvazione del piano particolareggiato e della variante al PRG che hanno incrementato la SLP commerciale dell’area senza osservare il nuovo parametro della distanza minima di 4000 metri.
Motivi della decisione
L’oggetto del ricorso deve pertanto essere ristretto alla legittimità del provvedimento della conferenza dei servizi del 30/11/2005 e alle singole autorizzazioni commerciali rilasciate in conseguenza.
Al momento dell’accoglimento da parte della conferenza dei servizi della domanda di autorizzazione del centro commerciale era in vigore la delibera regionale 347/2003 di cui all’articolo 26 dispone una serie di verifiche di impatto sulla viabilità su superficie di vendita superiore a mq 1800. Devono essere considerati il movimento indotto dalle vetture private, il cui numero va calcolato assumendo convenzionalmente dei parametri e una formula. Nell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale alla società Satac spa, il fabbisogno dei parcheggi e di 7816 posti auto e si ricava il valore di 5630 auto/ora quali flusso da considerare nel rispetto della legge regionale, mentre invece la società Satac spa ha calcolato il traffico orario in base a parametri diversi da quelli prescritti dalla normativa regionale arrivando alla valutazione di 2.981 autovetture private in ingresso e uscita dal centro commerciale.
La conferenza dei servizi ha ritenuto che poter differire il completamento in fase successiva all’autorizzazione del centro commerciale, anche se precedentemente alla attivazione dello stesso, ma così operando ha determinato la violazione della norma regionale, che della predetta valutazione fa un presupposto preciso per l’esame stesso delle domande di autorizzazione, tale vizio inficia la deliberazione della conferenza dei servizi e le successive conseguenti autorizzazioni specifiche rilasciate alle società Satac spa e P. spa che vengono annullate.
Successivamente la sentenza del Tar viene annullata dal Consiglio di Stato.
Pubblichiamo sia la sentenza del Tar che quella del Consiglio di Stato in merito alla vicenda.
Buona lettura!