Domenica 9 maggio nell'ambito della Giornata Nazionale della Bicicletta, alcune realtà associative di Caselle tra le quali il Comitato, hanno organizzato una biciclettata tra le vie cittadine per sensibilizzare soprattutto l'amministrazione comunale ha investire più fondi per le piste ciclabili sia all'interno del paese che in comunicazione con altri comuni limitrofi (Borgaro, Torino, Ciriè, etc, etc ).
Non tutti sanno che l'articolo 280 comma 1 e 4 del codice della strada prevede che dalle sanzioni amministrative alla violazione al l codice della strada, ogni anno devono essere destinati per la creazioni di nuove piste ciclabili almeno il 10 % delle somme incassate.
Ad esempio se nel 2008 il comune di Caselle Torinese ha incassato 600.000,00 euro, almeno 60.000,00 avrebbero dovute essere destinati a nuove piste ciclabili, mentre ad oggi non è dato a sapere ai comuni mortali che fine hanno fatto questi fondi.
Aggiungete poi che il Ministero dell'Ambiente emana periodicamente dei bandi pubblici rivolti ai comuni per la creazioni anche di nuove piste ciclabili e la cifra totale si incrementa ancora di più. Da noi a Caselle, l'unica pista ciclabile attuale sarà costata si e no, per l'acquisto di due latte di colore (bianco e giallo) più i cartelli della segnaletica, all'incirca cinquecento euro.
Le piste ciclabili sono uno dei parametri di misura della qualità della vita dei cittadini nei comuni, affinché i soldi pubblici (cioè di tutti noi contribuenti) vengono destinati ai bisogni della collettività.
Non sarebbe ora di farsi prendere un po' meno in giro e di svegliarsi un po'?
A conferma di quanto diciamo sopra, ecco qui la delibera di previsione di spesa dei proventi della sanzioni per le violazioni del codice della strada per il 2010.
Art. 208 CODICE DELLA STRADA
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonch‚ da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla relizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
Bando di Finanziamento del Ministero dell'Ambiente rivolto agli enti locali per la costruzione anche di nuove piste ciclabili:
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23109
